Mobilità del personale Assistente Educatore

Trasferimento volontario e assegnazione provvisoria: indicazioni, scadenze e modalità per la richiesta

I trasferimenti di sede e le assegnazioni provvisorie del personale assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento sono disciplinati dal " Contratto collettivo provinciale decentrato di mobilità", sottoscritto in data 21 marzo 2024

Trasferimento volontario

Il trasferimento volontario è previsto esclusivamente nell'ambito delle istituzioni scolastiche della Provincia Autonoma di Trento.
Non è prevista la mobilità in entrata o in uscita da o presso scuole di altre Provincie o Regioni.
Il vigente Contratto decentrato di mobilità, salvo diverse disposizioni amministrative/normative, non prevede vincoli di permanenza sulla sede di assunzione o di trasferimento, pertanto gli assunti o i trasferiti dell’ultimo triennio potranno presentare la domanda di trasferimento.

Assegnazione provvisoria (solo al di fuori del comune di titolarità e di durata annuale)

Le operazioni di assegnazione provvisoria sono effettuate successivamente a quelle di trasferimento e di assunzione in ruolo.

Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di attuale titolarità.
Possono presentare annualmente richiesta di assegnazione provvisoria i dipendenti in possesso di uno dei seguenti requisiti (comma 5 dell'art. 8 del CCDP del 21 marzo 2024):

  • Il personale perdente posto per la sola sede dove è stato individuato soprannumerario; in tale ipotesi l'interessato gode di precedenza rispetto alle altre domande di assegnazione alla medesima sede;
  • beneficiari degli articoli 21 o 33, comma 6, della Legge 104/92;
  • beneficiari dell’articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, per le sole sedi site nel comune di domiciliazione dell’assistito, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT;
  • coloro che per gravi patologie necessitano di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato sito in uno dei comuni afferenti all’istituzione scolastica richiesta, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorietà della PAT ;
  • coniuge convivente di personale militare o altra categoria prevista dall’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, per le istituzioni scolastiche che hanno sede nel comune dove è stato trasferito il coniuge, o nel comune viciniore secondo le tabelle di viciniorità della PAT;
  • ricongiungimento al coniuge/convivente per il comune di residenza del familiare;
  • ricongiungimento ai figli di età inferiore ai 12 anni e in caso di famiglia monoparentale figli con età inferiore ai 18 anni;
  • titolarità in una sede distante almeno 24 km dalla residenza anagrafica, purché abbiano richiesto e non ottenuto il trasferimento;
  • genitore convivente con più 75 anni di età;
  • avvicinamento alla proprio residenza per il personale di età superiore ai 60 anni.

Termini e modalità di presentazione domande

Le domande di trasferimento volontario e assegnazione provvisoria per l’a. s. 2025/2026 devono essere presentate alla segreteria dell’istituzione scolastica/formativa di titolarità del dipendente entro le ore 12.00 del 7 aprile 2025
Le eventuali rinunce alla domanda di mobilità volontaria dovranno essere presentate alla segreteria dell’istituzione scolastica/formativa entro il 18 aprile 2025.

 

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