Criteri per l’affidamento diretto.

L’affidamento diretto a livello nazionale e provinciale prevede che entro la soglia indicata, non sia necessaria la consultazione di due o più operatori economici. Si tratta di un mera facoltà. Un acquisto di un bene o di un servizio oltre che essere legittimo deve essere opportuno. E’ difficile, in ogni caso, motivare la scelta di un determinato operatore economico, in assenza di un confronto concorrenziale anche minimo. Secondo Anac deve continuare a essere considerata una best practice la scelta della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. Secondo le linee guida di Anac è opportuno confrontare il preventivo con listini di prezzo, con precedenti aggiudicazioni, con aggiudicazioni analoghe fatte da altre amministrazioni. Questo è possibile solo nel caso di acquisti standardizzati, ma qualora si acquisti qualcosa di non standardizzato il confronto del preventivo con altri elementi è impossibile ed è quindi necessario chiedere più preventivi. Ogni acquisto deve essere effettuato a seguito di un’indagine di mercato perché è quella che porta alla motivazione della scelta della migliore offerta. La richiesta di preventivi non è l’unica modalità di fare indagine di mercato, ma è il migliore dei modi per fare indagine di mercato. Se si chiedono più preventivi i criteri (diversi dal prezzo più basso e dall’offerta economicamente più vantaggiosa) devono essere sempre indicati, perché l’affidamento diretto costituisce un procedimento amministrativo e tutti i procedimenti amministrativi quando coinvolgono più interessi privati prevedono che, secondo la Costituzione, il funzionario pubblico tratti questi interessi privati rispettando il principio dell’imparzialità che viene ossequiato solo se esistono delle regole predeterminate. L’affidamento diretto deve essere effettuato entro 2 mesi dalla adozione della determina a contrarre (art. 3 della L.P. 2/2020). L’articolo 32, co 2, del Codice dei contratti prevede il diritto alla determina semplificata che contiene l’oggetto, l’importo, la ragione della scelta del fornitore, il nome del fornitore e il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali ove richiesti.

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