Part-time docenti formazione professionale

Contratto di lavoro part-time del personale assunto a tempo indeterminato: modalità di richiesta, tipologie, modulistica di riferimento

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Giovedì 14 marzo 2024

Inizio presentazione domande

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Venerdì 29 marzo 2024

Chiusura presentazione domande

Cos’è

Il contratto di lavoro part-time, o a tempo parziale, è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello ordinario (tempo pieno).

A chi si rivolge

Può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale il personale insegnante con rapporto di lavoro tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova alla data di scadenza di presentazione della domanda di trasformazione.

Decorrenza e durata del part-time

Le trasformazioni del rapporto di lavoro decorrono dal 1° settembre di ogni anno.

TEMPORANEA

Il part-time viene autorizzato per la durata temporanea di un anno scolastico. Alla scadenza si ripristina automaticamente il rapporto di lavoro a tempo pieno.

PLURIENNALE

Il personale insegnante, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può chiedere, nell’arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico svolgendo l’attività lavorativa a tempo pieno sui restanti 4 anni

L’anno di riposo può essere richiesto:

  • dal quarto anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 10 anni
  • dal terzo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni
  • dal primo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni

Tipologie di part-time

La prestazione lavorativa non può essere inferiore al 50% dell’orario a tempo pieno e la distribuzione dell’orario di lavoro può essere di tipologia:

ORIZZONTALE

L’orario di lavoro viene ridotto omogeneamente in tutti i giorni lavorativi

VERTICALE SETTIMANALE

L’orario viene svolto a tempo pieno in alcuni giorni della settimana (non meno di 3) e negli altri giorni è previsto il riposo

VERTICALE ANNUALE 

La prestazione lavorativa è resa in alcuni mesi dell’anno formativo, tale tipologia è ammessa per 6, 7, 8 e 10 mesi

Aspetti stipendiali/previdenziali

La retribuzione è calcolata in misura proporzionale alle ore di servizio prestate, ad esempio, a fronte di 306 ore di servizio annuali prestate, su 612 ore complessive, la retribuzione sarà pari al 50% della retribuzione.
Per il part-time verticale annuale, il trattamento economico è corrisposto nei mesi di prestazione dell'attività lavorativa con riferimento alla prestazione intera resa nel mese.
Nel caso di part-time quinquennale, il trattamento economico è pari all’80% della retribuzione per tutti i 5 anni.
Gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono considerati per intero ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, mentre ai fini economici sono calcolati in proporzione alla prestazione lavorativa svolta.
È possibile riscattare i periodi di lavoro a tempo parziale.

Quando fare richiesta

Una specifica  circolare  fissa ogni anno (solitamente entro la metà del mese di marzo), i termini e le modalità per la presentazione delle domande di:

  • trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale annuale
  • articolazione pluriennale dell’orario di lavoro
  • rinuncia e/o rinvio del periodo di riposo

Come fare richiesta

Le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dovranno essere presentate utilizzando la modulistica presente in questa SCHEDA INFORMATIVA (sezione modulistica) e allegata alla  Circ. prot. n. 203669 del 14/03/2024
La domanda, completa del necessario parere espresso dal dirigente scolastico/formativo, dovrà essere presentata presso la propria segreteria di riferimento.

Accoglimento delle domande di part-time

I posti disponibili sono determinati nel limite complessivo del 15% della dotazione organica del personale a tempo pieno accertata alla data del 1° gennaio di ogni anno.
Se le domande pervenute, dovessero superare il numero di posti disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 7 del CCDP 05/02/2007.
La trasformazione dell’orario di lavoro è subordinata alla sottoscrizione del relativo contratto.

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