Tirocinio estivo

Una possibilità di apprendimento in un luogo di lavoro reale offerta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’Istruzione e Formazione Professionale

Cos'è

Il tirocinio estivo è periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un luogo di lavoro reale destinato ad adolescenti e giovani regolarmente iscritti presso un’istituzione scolastica di istruzione secondaria di secondo grado o presso un’istituzione formativa di Istruzione e Formazione Professionale.
Può essere promosso dalle scuole a partire dal primo anno di frequenza scolastica.
È  aggiuntivo e facoltativo e non può essere sostitutivo del tirocinio curriculare.
Non rientra nel piano di studio, ma può essere valorizzato nell’ambito della valutazione complessiva dello studente durante il suo percorso di studi e nell’attribuzione dei crediti per l’esame di stato.
 Prevede un’indennità di pagamento.

A chi è rivolto

Il tirocinio estivo è rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’Istruzione e Formazione Professionale a partire dal primo anno scolastico.

Quali sono gli obiettivi

Il tirocinio estivo ha finalità formative e di orientamento.
È  costruito a misura dello studente e le attività svolte non devono necessariamente essere coerenti con il percorso di studi frequentato.

Quando si svolge

Si svolge esclusivamente nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio del successivo ed ha una durata massima di tre mesi.
Si può realizzare a partire dalla conclusione del primo anno dei percorsi del secondo ciclo.

Dove si svolge

Può essere svolto in imprese private e in enti pubblici.

Come si realizza

Le istituzioni scolastiche e formative dove risultano iscritti gli studenti possono promuovere il tirocinio estivo mediante la sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto promotore (in questo caso la scuola) e il soggetto ospitante (l’impresa). Sono attualmente in vigore (scadenza 31.12.2024) alcune convenzioni quadro sottoscritte dalla Provincia autonoma di Trento con le associazioni di categoria: non è quindi necessario sottoscrivere la convenzione con le imprese associate a tali organizzazioni.  Qui  si può trovare l'elenco delle convenzioni quadro.
Il tirocinio estivo non costituisce rapporto di lavoro, ma è prevista l’erogazione allo studente di un indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro lordi mensili (o 70 settimanali) e non superiore a 600 euro mensili a carico del soggetto ospitante.

Quali sono i ruoli e le responsabilità delle figure coinvolte

Lo studente interessato a realizzare un tirocinio estivo:

  • segnala la sua disponibilità all'insegnante/tutor di riferimento della propria scuola e/o valuta la proposta di tirocinio in azienda che la scuola propone agli studenti
  • avanza in alternativa una propria proposta di tirocinio, che la scuola si incarica di valutare

Gli studenti che frequentano il triennio conclusivo degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono tenuti prioritariamente alla frequenza del monte ore previsto per il tirocinio curriculare che risulta obbligatorio e prioritario e solo successivamente possono aderire ad un tirocinio estivo con indennità di partecipazione.

La scuola che promuove i tirocini estivi:

  • raccoglie le disponibilità delle aziende
  • redige il progetto formativo e di orientamento specificando la durata e le modalità di svolgimento
  • mette a disposizione un tutor

Le imprese che accolgono gli studenti nel proprio contesto lavorativo mettono a disposizione un tutor che segue il tirocinante per tutto il percorso, che si confronta con il tutor nominato dalla scuola.

Prima dell’attivazione del tirocinio estivo, i soggetti promotori del medesimo devono verificare l’avvenuta realizzazione del tirocinio curriculare e/o che non vi sia sovrapposizione del tirocinio estivo con il periodo programmato dalla scuola per il tirocinio curriculare, per tutti gli studenti iscritti nell’ultimo triennio dell’istruzione secondaria di secondo grado.

Chi risponde della copertura assicurativa

La copertura INAIL è a carico del soggetto ospitante. Nel caso in cui l'istituzione scolastica organizzi come soggetto promotore l'attività di tirocinio estivo risultano operative anche le vigenti coperture assicurative garantite dalla Provincia (responsabilità civile verso terzi – polizza infortuni)

Chi si occupa della formazione sulla sicurezza

La formazione sicurezza è coperta dal soggetto ospitante: l’Istituzione Scolastica farà pervenire al soggetto ospitante gli attestati relativi ai corsi sicurezza eventualmente svolti dallo studente a scuola. Le integrazioni necessarie saranno in capo al soggetto ospitante.

 

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