Alternanza scuola-lavoro: normativa su salute e sicurezza in tirocinio
La scuola deve verificare le condizioni di sicurezza offerte dai luoghi di lavoro che ospitano gli studenti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Di cosa si tratta
Gli studenti che svolgono il percorso di alternanza scuola - lavoro al di fuori dell’Istituzione scolastica sono equiparati allo status dei lavoratori e sono quindi soggetti agli adempimenti normativi previsti per i lavoratori in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La scuola è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola - lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione.
Per tale motivo sono state redatte le linee guida in materia di salute e sicurezza dei tirocini curriculari nell’ambito del’alternanza scuola-lavoro.
Quali sono gli obblighi della scuola
La scuola è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola - lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti abbiano una duplice tutela:
- una tutela oggettiva, che si attua attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”
- una tutela soggettiva che si realizza tramite l’informazione degli allievi
Quali sono gli adempimenti previsti per la sicurezza
Gli adempimenti sono individuati nel Manuale su "
Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola
” edizione 2013, a cura dell’Inail e del Miur (vedi pag.229-234).
In tema di salute e sicurezza le scuole devono:
-
assicurare gli studenti in alternanza:
- contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (INAIL)
- per la responsabilità civile verso terzi
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza
- fornire preventivamente agli studenti in alternanza un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, (ad opera della scuola), quali misure generali di tutela, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente. Nell’erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro possono essere promosse anche forme di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione/progetto formativo per ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante
- garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria. In particolare, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, saranno fornite apposite indicazioni operative per ridurre gli oneri a carico delle strutture ospitanti, provvedendo alla definizione di appositi accordi con i soggetti e gli enti competenti
Per gli adempimenti previsti in questa materia da parte delle scuole sono state realizzate dal Dipartimento istruzione e cultura apposite Linee guida sicurezza nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Le linee sono state elaborate in collaborazione con il Dipartimento della Salute, il Servizio per il Personale e l’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL).
In seguito alla definizione congiunta delle linee guida si è formalizzato il gruppo tecnico per l’attuazione e monitoraggio dei tirocini curricolari nell’ambito dell’alternanza scuola - lavoro in materia di salute e sicurezza, costituita da componenti del Dipartimento istruzione e cultura, del Dipartimento della salute, del Servizio per il Personale e dell’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL).