Part-time personale insegnante scuole infanzia provinciale

Contratto di lavoro part-time del personale insegnante della scuola dell'infanzia

START

Mercoledì 07 giugno 2023

Apertura del sistema
dalle ore 10:00

STOP

Martedì 20 giugno 2023

Chiusura del sistema
alle ore 12:00

Cos'è

Il contratto di lavoro part-time, o a tempo parziale, è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello ordinario (tempo pieno).

A chi si rivolge

Può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale il personale insegnante delle scuole dell’infanzia con contratto di lavoro tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di trasformazione.

Decorrenza e durata del part-time

Le trasformazioni del rapporto di lavoro decorrono dal 1° settembre di ogni anno.

TEMPORANEA

Il part-time viene autorizzato per la durata di un anno scolastico. Alla scadenza  si ripristina automaticamente il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La prestazione lavorativa si articola al:

  • 50% con tipologia orizzontale settimanale (12:30 ore)
  • 60% con tipologia orizzontale settimanale (15:00 ore)
  • 50% con tipologia verticale annuale su 6 mesi
  • 66% con tipologia verticale annuale su 8 mesi

                       

PLURIENNALE

Il part-time pluriennale viene autorizzato per la durata di 5 anni scolastici.

Si configura come un anno di riposo a fronte di 4 anni scolastici in cui la prestazione lavorativa deve essere resa a tempo pieno.
L'articolazione PLURIENNALE è rivolta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario di servizio pieno con una anzianità di servizio di almeno 10 anni.

L’anno di riposo può essere richiesto:

  • Dal quarto anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 10 anni
  • Dal terzo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 15 anni
  • Dal primo anno scolastico, in caso di un’anzianità di servizio di almeno 20 anni

Aspetti stipendiali/previdenziali

La retribuzione è calcolata in misura proporzionale alle ore di servizio prestate, ad esempio, a fronte di 12:30 ore di servizio prestate, su 25 ore complessive, la retribuzione sarà pari al 50% della retribuzione prevista per il tempo pieno.
Per il part-time verticale annuale, il trattamento economico è corrisposto nei mesi di prestazione dell'attività lavorativa con riferimento alla prestazione intera resa nel mese, mentre nessuna remunerazione sarà corrisposta nei mesi in cui non è svolta la prestazione lavorativa.
Nel caso di part-time quinquennale, il trattamento economico è pari all’80% della retribuzione per tutti i 5 anni.
Gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono considerati per intero ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, mentre ai fini economici sono calcolati in proporzione alla prestazione lavorativa svolta.
È possibile riscattare i periodi di lavoro a tempo parziale.

Quando fare richiesta

Ogni anno, attraverso una circolare inviata solitamente nei mesi di marzo/aprile, vengono fissati i termini e le modalità di presentazione delle domande di:

  • trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale annuale
  • articolazione pluriennale dell’orario di lavoro
  • rinuncia e/o rinvio del periodo di riposo

Come fare richiesta

TEMPORANEA

Va compilata esclusivamente con modalità ONLINE accedendo allo “ Sportello del dipendente ” e seguendo le istruzioni per la compilazione e inoltro della richiesta.

PLURIENNALE

Deve essere presentata compilando l’apposito modello* (allegato alla circolare) che dovrà poi essere trasmesso al Servizio Attività educative per l’infanzia per l’acquisizione del parere del Dirigente. 

Accoglimento delle domande di part-time

I posti disponibili sono determinati nel limite complessivo del 15% della dotazione organica del personale a tempo pieno per l’anno scolastico di riferimento e nel rispetto dei seguenti limiti per scuola:

NUMERO SEZIONI

 

NUMERO MASSIMO

INSEGNANTI A PART-TIME

1 1
2 2
3 3 (*)
4 3
5 4
6 5 (**)
7 e oltre 5

(*) o 2 insegnanti nel caso in cui tutti gli insegnanti della singola scuola utilmente collocati in graduatoria richiedano il part-time a 12:30 ore settimanali e nella scuola medesima sia attivato il prolungamento d’orario di 15 ore settimanali;
(**) o 4 insegnanti nel caso in cui tutti gli insegnanti della singola scuola utilmente collocati in graduatoria di part-time a 12:30 ore settimanali.

La graduatoria per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è formata sulla base di titoli e punteggi stabiliti dall’art. 8 del CCDP 22.01.2007

 

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