Modalità di riconoscimento della parità formativa

La P.A.T. riconosce ad un soggetto pubblico o privato la possibilità di proporre e realizzare interventi di istruzione e formazione professionale finalizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale

Le modalità di riconoscimento della parità formativa sono disciplinate dall’articolo 30, della legge provinciale 7.08.2006, n. 5 e dal Regolamento attuativo di cui al D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg , "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7.08.2006, n. 5 )”.

Cos'è

Il riconoscimento della parità formativa è il provvedimento attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento, sulla base di uno specifico procedimento amministrativo, riconosce ad un soggetto pubblico o privato la possibilità di proporre e realizzare interventi di istruzione e formazione professionale che sono finalizzati al rilascio dei titoli di studio aventi valore legale. Ai sensi dell’articolo 26 del citato D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg , il riconoscimento della parità formativa comporta l'equipollenza del servizio erogato dall'istituzione formativa paritaria a quello erogato dall'istituzione formativa provinciale, in particolare per quanto riguarda il valore legale dei titoli di studio rilasciati. L'efficacia del riconoscimento della parità formativa permane fino al provvedimento di revoca. L’ottenimento dello status di Istituzione formativa paritaria può comportare l’affidamento dei servizi formativi sulla base di un contratto di servizio, così come previsto dall’art. 36 della legge provinciale 7.08.2006, n. 5 . In attuazione del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione, previsti dall’art. 35, della legge provinciale 7.08.2006, n. 5 , la struttura provinciale competente può affidare direttamente, con apposito contratto di servizio e con risorse provinciali, l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, alle istituzioni formative paritarie che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge provinciale sulla scuola e come specificati dall’articolo 30 del D PP  1.10.2008 n. 42-149/leg .

Struttura del procedimento

Per il riconoscimento della parità formativa, la struttura provinciale competente verifica la richiesta di riconoscimento e la documentazione allegata ed effettua un'ispezione tecnico - amministrativa, una tecnico-strutturale e una didattica presso il soggetto richiedente, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Per l'istruttoria della richiesta di riconoscimento, la struttura provinciale competente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni. La Giunta provinciale con deliberazione di data 27.09.2013 n. 2010 ha stabilito i criteri e le modalità per lo svolgimento delle ispezioni di cui sopra. Qualora, in seguito all'attività istruttoria, la struttura provinciale competente accerti la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento della parità comunica al soggetto richiedente gli elementi ostativi al riconoscimento della parità formativa, invitandolo a presentare eventuali osservazioni/integrazioni entro venti giorni. Trascorso senza riscontro tale termine o in caso di valutazione negativa delle osservazioni presentate, la struttura provinciale competente rigetta la richiesta di riconoscimento della parità. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il dirigente della struttura provinciale competente rilascia il provvedimento di riconoscimento della parità formativa entro il trentuno dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la relativa richiesta.

A chi rivolgersi per presentare la domanda: iter procedurale

Il procedimento è assegnato al Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema. L’allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale di data 27.09.2009 n. 651 descrive i termini e le modalità di presentazione della domanda. I soggetti interessati al riconoscimento della parità formativa devono presentare domanda utilizzando la modulistica reperibile nel catalogo provinciale dei servizi pubblici - sezione Modulistica del nuovo portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, nonché presso il Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale, attualmente denominato Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, con sede in Via Gilli n.3, a Trento.

La domanda di riconoscimento della parità formativa va presentata nel rispetto delle modalità previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 , art. 8, ovvero, in base alle vigenti disposizioni, con una delle seguenti modalità:

  • consegnata al Servizio suddetto, che rilascia ricevuta attestante la data di consegna;
  • consegnata agli sportelli decentrati di assistenza e di informazione della Provincia Autonoma di Trento, che rilasciano ricevuta attestante la data di consegna;
  • spedita a mezzo servizio postale; in tal caso, relativamente al rispetto del termine di presentazione, fa fede la data di spedizione del plico raccomandato;
  • trasmessa per via telematica, ad avvenuta attivazione del servizio, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2727 di data 24.10.2008 ed s.m.i.

In attuazione dell’art. 24, comma 1 del D PP  1.10.2008 n. 42-149/leg , la domanda di parità formativa deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno

Chi può fare domanda

Ai sensi dell’articolo 24 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg , la richiesta di riconoscimento della parità formativa è presentata alla struttura provinciale competente entro il trentuno dicembre e sottoscritta dal legale rappresentante di:

a) enti operanti in regime di convenzione con la Provincia ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);

b) istituzioni diverse da quelle previste dalla lettera a) che intendono attivare, sin dall'inizio dell'anno formativo successivo a quello dell'inoltro della richiesta di parità, percorsi di formazione professionale completi nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

L'istituzione formativa paritaria che ha ottenuto la parità formativa, nel caso intervenissero modifiche successive al riconoscimento della stessa, deve inviare una motivata richiesta di conferma del riconoscimento della parità formativa alla struttura provinciale competente, entro sessanta giorni dal loro verificarsi e comunque entro il 31 agosto. In particolare, sono oggetto di riconferma le variazioni riguardanti:

  • il mutamento del soggetto gestore dell'istituzione formativa paritaria;
  • la modifica della natura giuridica del soggetto gestore;
  • il trasferimento della sede formativa;
  • il mutamento del legale rappresentante stesso.

Quali sono i documenti da allegare alla domanda

Per i documenti richiesti da allegare alla domanda si rinvia all’Allegato A) della deliberazione n. 651 del 27.03.2009

Quando si conclude il procedimento

Il procedimento si conclude dopo l’espletamento dell’istruttoria (verifiche ispettive ecc.) in base alle previsioni recate dal Regolamento provinciale D PP  1.10.2008 n. 42-149/leg . Il dispositivo della parità formativa può essere sospeso o revocato qualora, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 28 del citato D PP  1.10.2008 n. 42-149/leg , sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento della parità. Per il monitoraggio della parità formativa ed il rispetto delle obbligazioni dedotte nel contratto di servizio è prevista un’attività di vigilanza sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale 27.09.2013 n. 2010 . Lo schema del contratto di servizio è approvato con deliberazione della Giunta provinciale. Il procedimento si deve concludere entro 150 giorni, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda. Non è consentita la conclusione tramite silenzio assenso, né tramite dichiarazione dell'interessato.

Torna all'inizio