I requisiti sono tutti necessari, la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale
No. I periodi di servizio svolti presso la scuola per l’infanzia non possono essere fatti valere come titolo di accesso, bensì solamente come titolo valido per la valutazione del servizio
Sì, può essere indicata e, automaticamente, viene attribuita anche la preferenza di cui al successivo punto b1).
È possibile indicarla se i figli nel corso dell’anno solare 2019 non hanno superato un reddito complessivo di euro 4.000,00, se avevano un’età inferiore a 24 anni al 31 dicembre 2019, e di 2.840,51 negli altri casi e risultano a carico fiscalmente (dichiarazione dei redditi/modello unico) indipendentemente dalla percentuale
La scelta deve essere fatta dal candidato tenendo conto, innanzitutto, che i tre anni scolastici di servizio dichiarati come titolo di accesso
non vengono considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli di servizio. Tenendo presente che, ai fini dell’accesso, il servizio non deve essere stato reso necessariamente nella scuola primaria e che al servizio svolto nella scuola primaria viene attribuito un punteggio maggiore, al candidato converrà dichiarare il servizio eventualmente svolto in ordini di scuola diversi rispetto a quello per la quale è attivata la procedura concorsuale.
Si. Gli anni scolastici utilizzati come titoli di accesso sono utilizzabili anche per l’attribuzione del punteggio previsto per la continuità di servizio
Il servizio è valido solo ai seguenti fini:
- per l’attribuzione del punteggio di servizio, fino alla data di presentazione della domanda
- per l’attribuzione del punteggio previsto per la continuità di servizio presso le scuole provinciali.
Si. In costanza di contratto il servizio reso in detti periodi è valido a tutti gli effetti.
Il versamento deve essere unico a prescindere dal numero di graduatorie per le quali si chiede l’inserimento.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del bando allegato alla deliberazione n. 410 del 27 marzo 2020, le graduatorie hanno validità indeterminata.
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il servizio reso in modalità CLIL presso la scuola primaria è riconosciuto come servizio a tutti gli effetti se il docente è in possesso dell’idoneità alla lingua straniera (inglese/tedesco).
No. Il bando di concorso esclude dalla partecipazione alla procedura coloro i quali abbiano rinunciato all’assunzione in ruolo dalle graduatorie provinciali per titoli per il medesimo posto/sostegno.
Può essere inserita la data del 31/08 riferita all'anno solare di conseguimento.
La laurea in lingue straniere non dà titolo ad ottenere un punteggio specifico, ma può, comunque, rientrare tra gli ulteriori titoli di studio indicati al punto B.6 della Tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso (punti 5).
Serve un numero non inferiore a 180 giorni di servizio effettivo, al netto delle assenze non retribuite. La frazione minima è di 30 giorni.
Si, è possibile. In tal caso dovranno devono essere effettuate in domanda tutte le dichiarazioni richieste e si deve produrre la documentazione comprovante il servizio (vedasi nota 14 alla tabella titoli di cui all’allegato A del bando di concorso).
Ai fini della valutazione del servizio per il posto ADE0 (sostegno nella scuola primaria), il servizio di sostegno è riconosciuto valido solo se prestato con il possesso del titolo di specializzazione e valutato come servizio specifico; l'eventuale servizio di sostegno prestato con titolo di specializzazione in altro ordine di scuola (secondaria di primo o di secondo grado) è valutato come servizio non specifico.
Ai fini della valutazione del servizio per il posto EEEE (scuola comune), il servizio di sostegno prestato con il titolo di specializzazione e svolto nella scuola primaria è valutato come servizio non specifico; l'eventuale servizio di sostegno prestato con titolo di specializzazione in altro ordine di scuola (secondaria di primo o di secondo grado) è valutato come servizio non specifico
Ai fini della valutazione del servizio per il posto ADE0 (sostegno nella scuola primaria), il servizio di sostegno è riconosciuto valido solo se prestato con il possesso del titolo di specializzazione e valutato come servizio specifico; l'eventuale servizio di sostegno prestato con titolo di specializzazione in altro ordine di scuola (secondaria di primo o di secondo grado) è valutato come servizio non specifico.
Ai fini della valutazione del servizio per il posto EEEE (scuola comune), il servizio di sostegno prestato con il titolo di specializzazione e svolto nella scuola primaria è valutato come servizio non specifico; l'eventuale servizio di sostegno prestato con titolo di specializzazione in altro ordine di scuola (secondaria di primo o di secondo grado) è valutato come servizio non specifico.
Ai fini della valutazione del servizio per il posto EEEE (scuola comune), il servizio di sostegno prestato senza titolo di specializzazione e svolto nella scuola primaria è valutato come servizio specifico; l'eventuale servizio di sostegno prestato senza titolo di specializzazione in altro ordine di scuola (secondaria di primo e di secondo grado) è valutato come servizio non specifico.
Qualora il servizio sia stato svolto presso la scuola primaria va inserito:
a) la frase “vedi punto A.1.1” se il titolo è coincidente con il titolo di accesso inserito nel punto A.1.1;
b) nel caso l’aspirante sia in possesso di più titoli di accesso al concorso (es. diploma di Istituto Magistrale conseguito ante anno scolastico 2001/2002 e Laurea in Scienze della formazione primaria indirizzo scuola primaria) potrà indicare quello di preferenza, purché la data di conseguimento sia anteriore all’inizio del primo periodo di servizio.
Qualora vengano utilizzati, invece, come titolo d’accesso, periodi di servizio svolti presso la scuola secondaria, il candidato dovrà inserire il titolo di studio utilizzato per l’insegnamento in questo ordine di scuola, avendo cura di riportare, negli appositi spazi, oltre alla corretta denominazione del titolo, anche eventuali esami o crediti formativi previsti dalla normativa, al momento di svolgimento del servizio, per l’accesso alla singola classe di concorso.
Se il titolo di studio inserito per la validazione del servizio non prevede esami o crediti formativi obbligatori basterà inserire una frase del tipo “nessun esame obbligatorio previsto”.