Commissione per l'esame di stato nell'istruzione secondaria di primo grado

Indicazioni sulla composizione delle commissioni d'esame e per i Commissari: obblighi, incompatibilità, commissione, normativa

Cos’è

La commissione di esame è l’organo collegiale preposto allo svolgimento delle procedure di esame previsto al termine della conclusione del primo ciclo di istruzione (terza media).
Sono sede di esame le scuole medie statali e paritarie e le scuole medie non statali che abbiano ottenuto il riconoscimento legale (ad esempio, in Trentino, la scuola ”Rudolf Steiner”).
In ognuna delle predette scuole è costituita una commissione per l’esame di licenza media che svolge specifiche attività regolate da disposizioni nazionali e per alcuni ambiti da quelle provinciali.

Da chi è formata

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi.
Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009 , art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe.
I lavori della Commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della Commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
La partecipazione ai lavori delle Commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti. Pertanto non è consentito rifiutare o abbandonare l’incarico salvo casi di legittimo impedimento.

Chi sono i Presidenti

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto.
In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell' articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 , appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.
Per ogni istituzione scolastica paritaria le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal coordinatore delle attività educative didattiche. 

Cosa fa il Presidente

Il Presidente ha principalmente il compito di garantire in termini di legittimità, il regolare svolgimento della Commissione di esame.
Coadiuvato dal segretario, è responsabile della regolare compilazione dei verbali.
In particolare ha il compito di:

  • orientare verso scelte corrette sul piano del rispetto delle disposizioni nazionali e provinciali e della valutazione delle singole prove
  • promuovere un clima di tranquillità e di collaborazione tra i membri facenti parte della commissione d’esame e delle sotto commissioni
  • garantire la regolarità e la correttezza delle procedure
  • armonizzare le diverse competenze presenti in Commissione affinchè il colloquio mantenga la sua natura interdisciplinare.

Come vengono scelti i Commissari interni

I Commissari interni sono designati dal Consiglio di classe. Sono nominati tutti i docenti delle terze classi della scuola media in questione che insegnano materie previste tra quelle oggetto di esame.  

Cosa fanno i Commissari

I Commissari sono membri interni che conoscono la classe e l’hanno seguita nell’ultimo anno o, in alcuni casi, negli anni precedenti.
Nel contesto della commissione esaminano gli studenti con l’obbligo di svolgere il proprio operato nella maniera più idonea ed efficace al fine di stabilire la valutazione di questo primo ciclo di studi.

Quali sono i compensi per i Commissari d’esame

Il Servizio per il Personale della Provincia autonoma di Trento si occupa della definizione dei compensi, seguendo quanto previsto dalla normativa e alla luce della documentazione che viene rendicontata alla fine dello svolgimento del servizio in qualità di membro della commissione.

 

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