Interventi a favore degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità

I normali bisogni educativi diventano “speciali” per gli studenti con disabilità certificata perché richiedono un’attenzione pedagogico-didattica mirata

A chi si rivolgono

Destinatari degli interventi sono gli studenti e le studentesse frequentanti le istituzioni scolastiche e formative, con accertata condizione di disabilità ai sensi della Legge n. 104 del 1992 e della legge provinciale provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

Cosa prevede la Legge 104/92

La legge 104/92  mira a garantire il pieno rispetto della dignità della persona in condizione di disabilità, dei suoi diritti di libertà e di autonomia, attraverso la piena integrazione in famiglia, a scuola, nel lavoro e nella società. Definisce quale soggetto beneficiario colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. Promuove l’integrazione scolastica quale obiettivo di sviluppo delle potenzialità della persona.

Come richiedere l’accertamento e documentazione necessaria

Concluso il percorso di approfondimento clinico, in condivisione con il referente sanitario competente, il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, può chiedere il rilascio di certificazione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.
La documentazione di cui deve essere in possesso è la seguente:

1) diagnosi clinica, secondo ICD-10 redatta: 

  • dal professionista medico o psicologo clinico delle unità operative di Neuropsichiatria infantile, Psicologia clinica o di altra unità operativa di riferimento per la patologia prevalente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)
  • dal professionista medico neuropsichiatra o psicologo clinico o medico della patologia prevalente, di strutture private accreditate e convenzionate con l’APSS
  • da unità operative di neuropsichiatria infantile o psicologia clinica o unità operative di riferimento per la patologia prevalente, di strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale o di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)

2) relazione diagnostico-funzionale che evidenzia la presenza di un disturbo del soggetto in età evolutiva e che descrive l’intreccio tra stato di salute e fattori ambientali di varia natura rispetto all’esecuzione di determinate attività.

Ulteriore documentazione facoltativa:

  • verbale di accertamento di invalidità civile, cecità civile o sordità civile
  • verbale di accertamento dell’handicap formulato dalla Commissione sanitaria di cui alla Legge n. 104 del 1992 e Legge provinciale n. 8 del 2003 articolo 4 bis comma 1
  • ulteriore documentazione specialistica ritenuta utile, prodotta dal richiedente l’accertamento.

La domanda di accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica è presentata secondo le stesse modalità già individuate dall’APSS per gli accertamenti della condizione di disabilità di cui alla L. 104/92.  https://www.apss.tn.it/Servizi-e-Prestazioni/Disabilita-accertamento-medico-legale

Commissione di accertamento: composizione e caratteristiche

In provincia di Trento, l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica è effettuata, anche contestualmente all’accertamento di disabilità di cui alla L. 104/92, su richiesta dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, da una commissione costituita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) e composta da:

  • un medico, individuato ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale n. 7  del 1998 ;
  • un operatore sociale, appartenente possibilmente all'ente gestore di riferimento dell'assistito
  • uno specialista in età evolutiva in servizio presso l'APSS
  • ove richiesto, uno specialista della patologia specifica del minore, in servizio presso la stessa APSS.

La Commissione procede alla valutazione dei singoli casi sulla base della documentazione presentata, riservandosi anche la possibilità di convocare a visita diretta il minore di età. In tali casi all’accertamento è presente obbligatoriamente un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale con possibilità di farsi assistere da un medico di fiducia, assumendosene la relativa spesa. Può inoltre avvalersi, nell’interesse del minore, della consulenza di altre figure professionali (insegnanti, assistenti sociali, altri medici specialisti,..). 
La Commissione rilascia un verbale, con valenza medico-legale, sottoscritto da tutti i componenti, che è trasmesso ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale e ha validità a partire dalla data di accertamento. Tale accertamento non è sostitutivo del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile o della disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’accertamento è inoltre propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento (PF), ai sensi dell'articolo 74, comma 1 bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il genitore o chi ne esercita la responsabilità, consegna all’istituzione scolastica di riferimento la certificazione della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e il profilo di funzionamento.

Tempistiche

La domanda di accertamento può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e comunque possibilmente entro il 30 settembre dell’anno precedente l’iscrizione per gli studenti e le studentesse di prima scolarizzazione o che hanno già intrapreso un percorso scolastico, nonché per gli studenti e le studentesse per i quali è necessaria una valutazione per il rinnovo della certificazione. La visita di accertamento viene fissata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Validità della certificazione

La Commissione in base alla situazione funzionale accertata, indica i tempi di validità della certificazione stessa e l’eventuale necessità di rinnovo al passaggio del grado scolastico successivo. In caso di variazione delle condizioni funzionali o di altri giustificati motivi, il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, può eventualmente presentare una nuova istanza. Nel caso di alunni/e provenienti da fuori provincia sono da considerarsi valide le certificazioni rilasciate dalle Aziende sanitarie locali di altre province italiane.

Profilo di funzionamento

Il PF (art. 74.1 bis, L.p. 5/2006), redatto dallo specialista sanitario di riferimento dello studente o della studentessa, sulla base di quanto evidenziato dalla relazione diagnostico funzionale, è il documento propedeutico alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il profilo di funzionamento ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Il profilo di funzionamento descrive lo stato di salute psicofisica del soggetto tenendo conto della diagnosi, della storia clinica e del quadro clinico, dei fattori ambientali a disposizione e dei punti di forza del soggetto. Il documento è aggiornato da parte dello specialista di riferimento dello studente/studentessa al passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado o formazione professionale. Può essere aggiornato comunque in qualunque momento, a fronte di cambiamenti significativi del quadro di base. Sulla base del profilo di funzionamento, il Consiglio di classe, in accordo con la famiglia, si occupa di formulare il piano educativo individualizzato (PEI).

Fascicolo personale

La documentazione consegnata alla scuola deve essere conservata nel fascicolo personale, che raccoglie:

  • la certificazione ai sensi della  legge 104/92
  • il Profilo di funzionamento (PF), redatto dalla Commissione in sede di accertamento; 
  • il Piano Educativo Individualizzato (PEI), descrive il progetto educativo e formativo redatto con il contributo di tutti i docenti e gli operatori coinvolti, in accordo con la famiglia
  • la relazione finale e le verifiche periodiche e di fine anno scolastico.

Il fascicolo resta unico per tutto il percorso scolastico personale dell’alunno e dell’alunna.

Piano Educativo Individualizzato

La scuola primaria e secondaria di primo grado per ogni studente certificato ai sensi della  legge 104/92   predispone uno specifico progetto di intervento formativo ed educativo denominato Piano educativo individualizzato (PEI).
Per la sua stesura, il Consiglio di Classe

  • stabilisce i livelli delle competenze e delle abilità di base in relazione alle potenzialità dello studente e agli obiettivi minimi previsti dai piani di studio per il grado di scuola frequentato
  • individua modalità e tipologia di valutazione dei risultati raggiunti, anche prevedendo prove graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe.

Il PEI è redatto collegialmente nei primi mesi di ogni anno scolastico e diventa il documento base per gli incontri di verifica e ri-progettazione tra i referenti della scuola, la famiglia e i servizi sociali e sanitari. Il PEI è un patto tra la scuola, la famiglia e lo studente perché in esso si evidenziano gli obiettivi, i risultati attesi e la valutazione. I docenti e la famiglia, sottoscrivendolo, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il percorso previsto.

Per la scuola secondaria di secondo grado e l’istruzione e formazione professionale, la norma prevede la possibilità della stesura di due tipologie di PEI:

  • PEI personalizzato (con prove equipollenti), che se svolto regolarmente, condurrà al rilascio della qualifica e del diploma. Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione
  • PEI differenziato, che consente di ottenere un attestato di credito formativo. I docenti devono indicare i contenuti ritenuti adeguati alle potenzialità dello studente. Il Consiglio di classe può indicare l’eventuale esonero o sostituzione di alcune materie di studio e la necessità di adottare modalità di verifica non equipollenti

La valutazione

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del Piano educativo individualizzato (PEI) e alle attività aggiuntive in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline, come specificato nel  regolamento provinciale sulla valutazione   .
Nel primo ciclo la valutazione si riferisce ai progressi degli studenti in rapporto alle loro potenzialità e ai livelli iniziali di apprendimento. Il Consiglio di classe definisce le modalità di verifica, i sussidi che lo studente può utilizzare e i criteri di valutazione da adottare, in coerenza con il PEI. Le prove possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe e hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato del primo ciclo e del conseguimento del diploma finale (  esami di stato conclusivi del primo ciclo   )
Nel secondo ciclo, il Consiglio di classe adotta modalità di verifica e criteri di valutazione in coerenza con le due tipologie di PEI personalizzato e di PEI differenziato. Nel caso di PEI personalizzato possono essere predisposte prove equipollenti durante l'anno scolastico e in relazione agli esami di Stato del secondo ciclo per verificare il livello di preparazione idoneo per il rilascio del diploma; in caso di PEI differenziato le prove si riferiscono esclusivamente al percorso dello studente finalizzato al conseguimento dell'attestato di credito formativo (  esami di stato conclusivo secondo ciclo   )

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