Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione a. s. 2023/2024

Informazioni sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione: candidati, prove, calendario, valutazione, diffusione degli esiti finali

SCHEDA IN FASE DI AGGIORNAMENTO

Con Ordinanza Ministeriale n. 128 del 6 luglio 2023  è stato emanato il calendario delle festività e degli esami per l’anno scolastico 2023/2024.

Quando si svolge

L’Esame di Stato conclusivo della Scuola secondaria di I grado si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2024, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. L’Esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti si effettua, in via ordinaria, entro il termine dell’anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

A chi è rivolto

  • agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che concludono il primo ciclo di studi per conseguire il diploma, titolo di studio necessario  per  passare  al secondo ciclo
  • ai candidati privatisti, ovvero agli alunni che hanno frequentato scuole non statali non paritarie, oppure si sono avvalsi di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza
  • ai candidati frequentanti i centri Centri di Educazione degli Adulti (EDA)

Quali sono i requisiti per l’ammissione

All'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono ammessi gli studenti che abbiano ottenuto, nel giudizio globale, una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. Il giudizio globale si conclude con il giudizio di ammissione all'esame di stato che è espresso con l'attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente

Quali sono le prove di esame

L’esame di Stato per il primo ciclo di istruzione è costituito dalle seguenti prove:

  • prova scritta di Italiano o nella lingua nella quale si svolge l’insegnamento
  • prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
  • prova scritta relativa alle competenze nella lingua straniera
  • il colloquio finale 

 

 Rispetto alla normativa nazionale, con esclusivo riferimento alla prova scritta relativa alla lingua straniera, si applicano le modalità previste nella normativa provinciale (legge provinciale 14.07.1997 n. 11 art. 2 c. 2 bis):

  • valutazione di una lingua straniera in forma scritta a scelta del candidato
  • valutazione della seconda lingua comunitaria in sede di colloquio

 

Per i contenuti relativi in particolare alle due prove scritte, alle modalità di somministrazione delle prove e al colloquio si faccia riferimento al D.M. n. 741 del 2017. 

In particolare per quanto riguarda la tipologie delle due prove scritte oggetto dell’esame e le modalità della loro predisposizione si rinvia a quanto previsto dal “Vademecum Esami di Stato del primo ciclo di istruzione” nella sezione dedicata alle “prove scritte”. Il Vademecum è reperibile sul questa scheda informativa nella sezione "allegati".

Di cosa tiene conto la valutazione finale

In coerenza con la normativa nazionale, che prevede l’attribuzione di un voto finale risultante “dalla media del voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio”, in Provincia di Trento all’espressione del giudizio finale concorrono per il 50% del totale il giudizio di ammissione e per il restante 50% il giudizio sintetico delle prove d’esame, attribuendo pari peso alle tre prove scritte e al colloquio. Il giudizio sintetico finale viene convertito in voto numerico espresso in decimi, al fine di consentire il necessario raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale. Nei casi di merito eccezionale la commissione può assegnare la lode, secondo i criteri stabiliti in sede di riunione preliminare d’esame.

Certificazione delle competenze

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redigerà il documento della certificazione delle competenze. Ai candidati che hanno superato l’esame viene rilasciato il documento relativo alla Certificazione delle competenze redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe e pertanto non va rilasciata agli studenti che partecipano all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti. 
In Provincia di Trento è previsto un modello specifico di certificazione delle competenze adottato con Legge Provinciale del 1 luglio 2013 n. 10.

Candidati privatisti

È consentito sostenere l’esame da privatisti presso un Istituto diverso da quello abitualmente frequentato, purché lo studente si ritiri dalla scuola di appartenenza entro il 15 marzo dell’anno di riferimento. I candidati privatisti devono far pervenire alla scuola statale o paritaria presso cui intendono fare l’esame la domanda per sostenere gli esami,  in qualità di candidati esterni. La domanda, il cui schema può essere richiesto alla Istituzione scolastica prescelta, va fatta pervenire entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento. Oltre alla domanda, i candidati privatisti che provengono da scuole paritarie devono presentare anche una dichiarazione relativa al livello di preparazione raggiunto presso la scuola stessa. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui viene comunicata l’avvenuta regolare frequenza, con allegato il piano di studio seguito presso l’Istituto di provenienza, affinché a scuola che accoglie il privatista verifichi che il programma svolto dal ragazzo presso la scuola paritaria sia allineato a quello provinciale previsto per le scuole statali. In caso di istruzione parentale, lo studente è considerato candidato privatista. I candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI, ai sensi all’art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l’istituzione scolastica in cui presentano la domanda e ove sosteranno l’esame medesimo. Per i candidati privatisti il giudizio di ammissione non esiste, quindi il giudizio finale è determinato unicamente dal risultato delle prove d’esame.

Pubblicazione esiti

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola. 

Candidati frequentanti i centri EDA

La valutazione finale del consiglio di classe terrà conto delle modalità di sviluppo del percorso e degli obiettivi indicati nel Patto Formativo Individuale. Il consiglio di classe esprimerà la propria valutazione attribuendo un giudizio sintetico convertito successivamente in voto decimale. Qualora la valutazione non fosse sufficiente il consiglio di classe procede alla revisione del Patto Formativo Individuale consentendo di frequentare nell’anno scolastico successivo e di sostenere l’esame anche nella sessione straordinaria che si tiene abitualmente nel mese di febbraio.

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