Valutazione degli apprendimenti nell'insegnamento della religione cattolica

L’insegnante di religione cattolica esercita il diritto/dovere alla valutazione, sia disciplinare che collegiale, con gli stessi strumenti e modalità dei colleghi delle altre aree di apprendimento o delle altre discipline

La valutazione, nei suoi vari momenti e obiettivi, è una delle operazioni fondamentali di ogni attività e in particolare di quella didattica. Nella scuola la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica contribuisce, per chi si avvale dell’insegnamento, a rilevare, orientare e sostenere il percorso di apprendimento generale dello studente e perciò deve essere espressa non solo in forma disciplinare, ma integrata nel processo di valutazione collegiale, come previsto dal Regolamento provinciale di valutazione .

Dove e come viene espressa la valutazione dell’IRC?

Per gli studenti che se ne avvalgono, la valutazione dell’IRC viene espressa sul documento di valutazione, nella stessa sezione e con le medesime modalità delle aree di apprendimento o delle discipline.

L’insegnante di religione cattolica partecipa ai consigli di classe?

Sì. L’insegnante di religione cattolica ha gli stessi diritti e doveri dei colleghi e quindi partecipa anche a tutti i momenti collegiali di valutazione (consigli di classe, scrutini, ecc.) in riferimento agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

Come ci si deve comportare nel caso in cui, in sede di scrutinio, il voto dell’insegnante di religione sia determinante per la promozione o bocciatura di uno studente?

Nel caso in cui sia determinante - cioè costituisca elemento necessario e sufficiente per la promozione o bocciatura in una delibera da adottarsi a maggioranza - il voto di insegnamento della religione cattolica diviene un giudizio iscritto a verbale.
L’interpretazione della norma da parte dei tribunali amministrativi ha generalmente considerato questo giudizio scritto come aggiuntivo, e non sostitutivo, del voto espresso.

Il voto dell’insegnamento della religione cattolica fa parte della media dei voti?

La media dei voti non è prevista dal regolamento della valutazione del primo ciclo in Trentino, in quanto la normativa impone di esprimere la valutazione in giudizi e non in voti.
In ogni caso l’ insegnamento della religione cattolica partecipa, insieme alle altre aree o discipline, a tutte le valutazioni collegiali e ai giudizi globali degli alunni che se ne avvalgono e quindi anche alla loro formazione e assegnazione.
Solo nel triennio del secondo ciclo la disciplina del credito scolastico prevede che questa partecipazione dell’insegnamento della religione cattolica avvenga secondo una procedura particolare, aggiuntiva rispetto alla media dei voti.

L’IRC partecipa all’attribuzione del credito scolastico?

Sì. Il credito scolastico è un apposito punteggio attribuito allo studente dal consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore.

Il punto di partenza per l’attribuzione del credito scolastico è la media dei voti (in questa fase non rileva il giudizio dell’insegnante di religione e di altri corsi alternativi) che definisce un punteggio, generalmente non fisso su un punto intero, ma che oscilla tra un minimo e un massimo nell’ambito della cosiddetta banda di oscillazione.
L’IRCva invece obbligatoriamente considerato, insieme ad altre voci, per l’attribuzione del punto intero del credito scolastico nella parte alta oppure bassa della banda di oscillazione degli alunni che si avvalgono.
Infine l’IRC, essendo disciplina scolastica a tutti gli effetti, non va mai computato nel credito formativo, perché quest’ultimo viene valutato per attività extrascolastiche.

L’IRC partecipa alla certificazione delle competenze?

Sì. Poiché la certificazione delle competenze spetta al consiglio di classe, anche l’insegnamento della religione cattolica, per chi se ne avvale, è disciplina che contribuisce insieme alle altre a certificare le competenze di base al compimento del primo ciclo, al termine dell’obbligo d’istruzione e alla fine del secondo ciclo.

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