Alternanza scuola-lavoro: il tirocinio curriculare

È l’esperienza di apprendimento per gli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale, che si realizza in un contesto di lavoro, presso una o più imprese o organizzazioni, per almeno la metà della durata prevista per le attività di alternanza scuola-lavoro

Cos'è

Il tirocinio curricolare è il periodo di apprendimento che lo studente del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale trascorre in un luogo di lavoro reale ed è configurabile come fase "tecnico-pratica" di un percorso di alternanza, svolta presso una struttura ospitante.

In Trentino almeno la metà del monte ore dedicato alle attività di alternanza scuola-lavoro deve essere svolta all'esterno delle istituzioni scolastiche (ovvero in tirocinio presso una struttura ospitante), salvo particolari progetti assunti dalla Giunta Provinciale, come ad esempio il progetto della Federazione Trentina della Cooperazione. Le scuole che aderiscono a quest’ultimo progetto, infatti, devono seguire le modalità previste dalla norma provinciale, in particolare, dando comunicazione scritta all’ufficio pedagogico – didattico del Dipartimento istruzione e cultura.

Qual è lo stato giuridico del tirocinante

Durante il tirocinio all’interno dell’impresa il giovane rimane giuridicamente uno studente, in quanto il suo inserimento nelle attività lavorative non costituisce rapporto di lavoro ed è gratuito.

Come si attiva il tirocinio curriculare

Il tirocinio curriculare, in quanto attività importante e significativa dell’intero percorso di alternanza scuola - lavoro, viene attivato dalle istituzioni scolastiche o formative secondo il seguente processo:

1.Individuazione delle imprese

L'individuazione delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione del tirocinio curricolare è a carico del dirigente scolastico o dell'istituzione formativa. La ricerca può essere facilitata attraverso la consultazione del Registro nazionale per l'alternanza, gestito dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, dove si trovano iscritte le aziende disposte a ospitare attività di alternanza scuola-lavoro e/o avviare contratti di apprendistato.

Questo registro/portale è on line, all’indirizzo  https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home e contribuisce concretamente alla realizzazione del collegamento organico tra istituzioni scolastiche/formative e mondo del lavoro.

L’iscrizione al registro è gratuita e aperta a tutte le imprese, oltre che agli enti pubblici e privati e ai professionisti del territorio e prevede un'area aperta e consultabile in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati, che sono intenzionati ad accogliere gli studenti, il numero massimo di posti di tirocinio messi a disposizione, le attività individuate e i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere il tirocinio.

Fino alla piena operatività del registro i dirigenti scolastici e formativi possono:

  • stipulare convenzioni anche con imprese, che non risultano presenti nel registro;
  • avvalersi delle collaborazioni già esistenti, attivarne di nuove, in sintonia con l'offerta disponibile sul territorio;
  • fare riferimento ad accordi più ampi, quali intese, accordi di rete, programmi di attività e convenzioni quadro, con i diversi soggetti istituzionali di riferimento delle singole imprese pubbliche o private.

Nel sistema trentino in particolare è stato definito uno "schema tipo d'intesa" e uno “schema tipo di convenzione quadro” e sono state sottoscritte diverse intese e convenzioni quadro da parte del presidente della Giunta Provinciale e dai presidenti delle diverse associazioni di categoria e di enti no profit, a sostegno della realizzazione dell’alternanza scuola - lavoro.

2. Sottoscrizione della convenzione

L'attuazione del percorso avviene mediante una convenzione ad hoc tra l’istituzione scolastica/formativa e il soggetto disponibile ad accogliere lo studente per periodi di apprendimento in ambito lavorativo. Alla convenzione sottoscritta dalle parti è allegato il progetto formativo personalizzato di tirocinio curriculare, coerente con l'annualità ed il percorso di studi frequentato dallo studente, che definisce le competenze in esito al percorso.

Nel caso di studente minorenne il progetto formativo deve essere sottoscritto da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

La convenzione e il progetto formativo personalizzato contengono:

  • la durata del tirocinio curriculare nell'ambito delle ore complessive di alternanza scuola - lavoro
  • l'individuazione dei referenti interni all'Istituto scolastico ed esterni della struttura ospitante, coinvolti sia nella co-progettazione, sia nella realizzazione delle attività in alternanza
  • le coperture assicurative, INAIL e responsabilità civile verso terzi, a cura dell’Istituto scolastico
  • l’informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in cui sono specificate dall'Istituto scolastico le attività già svolte dagli studenti che partecipano alle attività di alternanza e allegati i relativi attestati riportanti i dettagli dei contenuti trattati, al fine di poter individuare le modalità e i tempi della formazione integrativa da erogare da parte della struttura ospitante, secondo lo specifico profilo di rischio
  • gli obblighi e le responsabilità dell'Istituto scolastico e della struttura ospitante
  • gli obblighi dello studente in alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all'ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda), l’impegno a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza
  • le modalità della valutazione dello studente

La convenzione quadro ha una durata pluriennale. 

Quali sono le strutture ospitanti

La tipologia delle strutture ospitanti include:

  • imprese e rispettive associazioni di rappresentanza
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  • enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore
  • ordini professionali
  • musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali
  • enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale
  • enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

Quali caratteristiche devono avere le strutture ospitanti

I soggetti ospitanti devono essere in possesso di:

  • capacità strutturali: ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola - lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche
  • capacità tecnologiche: vale a dire la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nel progetto formativo di tirocinio in convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza
  • capacità organizzative: ovvero adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività in tirocinio, garantite dalla presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola - lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante

Questi requisiti devono essere verificati da parte delle istituzioni scolastiche e formative e indicati nel testo della convenzione.

Assicurazione degli studenti in alternanza scuola - lavoro

Tutti gli studenti delle scuole trentine godono di una garanzia assicurativa contro il rischio di infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni provocati durante l’attività scolastica.

Queste coperture valgono anche per gli studenti in tirocinio previsto dall’alternanza scuola-lavoro.

In particolare:

  • il tirocinante è assicurato anche quando non è accompagnato dal docente/tutor
  • il tirocinante è assicurato nel caso il tirocinante svolga attività anche in cantiere o laboratorio
  • non c'è nessun limite territoriale per cui nel caso di tirocinio fuori provincia vale ancora la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile, tenendo presente che ​i tirocini sono attività curricolare
  • sono esclusi gli alunni che hanno compiuto 20 anni
  • le coperture assicurative della Provincia valgono anche nel caso si adotti una convenzione modificata e/o integrata su richiesta della ditta/ente ospitante rispetto allo schema di convenzione della Provincia autonoma di Trento

Codice di comportamento per i tirocinanti presso la Provincia autonoma di Trento

Gli studenti che svolgono il tirocinio presso gli uffici e le strutture della Provincia autonoma di Trento sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia stessa.

Tale Codice, infatti, è vincolante non solo per i dipendenti degli enti pubblici e strumentali della Provincia autonoma di Trento, ma anche per i soggetti non dipendenti che collaborano o svolgono consulenze per la Provincia, oltreché per i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Si tratta di una novità rispetto al passato che comporta la cessazione del tirocinio svolto presso la Provincia autonoma di Trento nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dello studente.

Orario dei tirocini

Per quanto riguarda gli studenti minorenni è necessario specificare che durante il tirocinio curriculare:

  • gli studenti tirocinanti minorenni sono equiparati ai lavoratori dipendenti minorenni
  • i minori possono fare 40 ore settimanali con 2 giorni di riposo consecutivi (anche se non obbligatoriamente la domenica)
  • i minori non possono fare lavoro straordinario e/o lavoro notturno

Il contratto del turismo del 28 maggio 2014 prevede che i minori debbono fare due giorni di riposo settimanali, se possibile consecutivi.

Nel caso non siano possibili i due giorni consecutivi la pausa non può comunque essere inferiore a 36 ore (1 giorno e mezzo) consecutive. Non esistono ulteriori deroghe.

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