Vaccini: che fare?

Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale e procedure da seguire per la frequenza delle scuole in Trentino

In Trentino il sistema sanitario e quello scolastico hanno predisposto procedure semplificate e chiare per aderire alle novità introdotte dalla legge sui vaccini; la nuova normativa nazionale per infanzia e prima infanzia fissa il principio che chi non è conforme agli obblighi vaccinali non può accedere ai servizi, mentre per la fascia 6- 16 anni, pur garantendo la frequenza, introduce sanzioni pecuniarie.

Queste le procedure previste in Trentino suddivise per fasce di età:

0-3 ANNI – SERVIZI PRIMA INFANZIA

Il testo di questa sezione è in fase di aggiornamento a cura dell'ufficio di riferimento

3-6 ANNI – SCUOLA D’INFANZIA

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci) ha previsto specifici adempimenti vaccinali nella fascia di età fra i 0 e i 16 anni, stabilendo in particolare che la presentazione della documentazione attestante la regolarità della posizione vaccinale è requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.
La verifica della regolarità vaccinale dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate è effettuata tramite la comunicazione degli elenchi dei bambini iscritti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (articolo 3 bis del del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con la legge 31 luglio 2017, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci). Lo stato di conformità vaccinale è condizione per l’ammissione alla frequenza del servizio di scuola dell’infanzia. Per le iscrizioni ordinarie per l'anno 2023/2024 le famiglie dei minori risultanti non in regola con gli adempimenti vaccinali saranno invitate a depositare, entro il 10 luglio 2023, la documentazione comprovante lo stato di conformità vaccinale, pena la decadenza dall’iscrizione. Nel merito verranno fornite ai responsabili dei servizi educativi e scolastici le indicazioni operative per i successivi adempimenti.

6-16 ANNI – SCUOLA DELL’OBBLIGO

Come verificare lo stato vaccinale

 

Adempimenti della scuola

Entro il 20 giugno Le scuole, in seguito alle iscrizioni, verificano con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari se i minori siano conformi o non conformi all'obbligo vaccinale e inviano alle famiglie con minori non conformi all'obbligo vaccinale una comunicazione con l’indicazione di come operare.

 

Adempimenti della famiglia

Conformi o non conformi

  • Se lo studente è conforme all'obbligo vaccinale, la famiglia non deve fare nulla
  • Se lo studente non è conforme all'obbligo vaccinale, la famiglia, entro il 10 luglio, deve optare per una delle seguenti ipotesi:
a) accedere al CUP-on line  https://cup.apss.tn.it/ con tessera sanitaria, digitando come prestazione richiesta la parola "vaccini" e completare la richiesta di contatto
b) presentare alla scuola la documentazione da cui risulti l’effettuazione delle vaccinazioni
c) presentare alla scuola la certificazione medica attestante l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni, per ragioni di salute
d) presentare alla scuola documentazione della formale richiesta di vaccinazione

Quanti sono i vaccini

I vaccini obbligatori sono 9, nonché il vaccino per la varicella per i nati a partire dal 2017: poliomielite; difterite; tetano; epatite B; pertosse; Hib (Haemophilus influenzae tipo B); morbillo; rosolia; parotite; varicella (obbligatoria a partire da aprile 2018 al 15° mese). Poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse e Hib sono contenuti nel vaccino esavalente; morbillo, rosolia e parotite nel trivalente MPR: in totale si tratta di somministrare 2 vaccini combinati, a cui si aggiunge quello per la varicella.

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