Consulenza alle scuole in materia di organi delle istituzioni scolastiche e formative
Le scuole possono beneficiare di un servizio di consulenza dedicato agli organi di tali istituzioni
Cosa offre il servizio
Il servizio di consulenza consente alle scuole di ottenere assistenza sull'applicazione della normativa in materia di organizzazione scolastica prevista dalla
e da altre norme provinciali.
Cosa prevede la normativa in materia di organizzazione scolastica
Le scuole devono garantire l'istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica.
Ciò implica la costituzione del:
- consiglio dell’istituzione scolastica: con compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività della scuola
- collegio dei docenti: con funzioni di programmazione didattica ed educativa
- consiglio di classe: con funzioni di programmazione dell'attività della classe e di valutazione degli student
- altri organi: che favoriscano il coinvolgimento dei genitori e degli studenti nell'organizzazione e nella gestione del servizio educativo.
In particolare, gli organi delle scuole sono:
- consiglio dell’istituzione
- dirigente dell’istituzione
- collegio dei docenti
- consiglio di classe
- revisore dei conti
- nucleo interno di valutazione (ora divenuto organo facoltativo)
- consulta degli studenti
- consulta dei genitori
A chi è rivolto il servizio di consulenza
Il servizio di consulenza è rivolto alle scuole che necessitano di chiarimenti sull'applicazione della normativa in materia di organizzazione scolastica.
Come accedere al servizio di consulenza
Il dirigente della scuola interessata può richiedere il servizio di consulenza:
- per iscritto, inviando il quesito all'Ufficio supporto giuridico, tramite il sistema di protocollo informatico P.I.Tre. (per le scuole provinciali) o tramite posta elettronica certificata (per le scuole paritarie)
- per telefono
- su appuntamento
Quali sono i tempi del servizio
Il servizio può essere richiesto in qualunque momento.
L’Ufficio Supporto giuridico, fornirà riscontro entro 30 giorni dalla richiesta, oppure comunicherà entro lo stesso termine il motivo per cui non è stato possibile rispondere.