Insegnamento della religione cattolica a scuola

L'insegnamento della religione cattolica nella scuola italiana è previsto per il valore riconosciuto alla cultura religiosa sia a livello personale sia per la piena cittadinanza

L’insegnamento della religione è presente in quasi tutti i sistemi scolastici europei in ragione del ruolo che il fenomeno religioso riveste e di come influisce nella vita sociale e nella tradizione culturale.
In Italia l'insegnamento della religione cattolica (abbreviato IRC), comunemente chiamato “ora di religione”, è un istituto del concordato  tra lo Stato italiano  e la Chiesa cattolica , quale riconoscimento del valore della cultura religiosa e in considerazione del rilievo dei principi del cattolicesimo come parte integrante del patrimonio storico del popolo italiano.
Prevede che in tutte le scuole pubbliche italiane siano inserite nell'orario scolastico lezioni settimanali di insegnamento della religione cattolica, garantendo contestualmente alle famiglie e agli studenti la possibilità di avvalersene o meno.
La scelta di seguire tali lezioni viene comunicata all'inizio del ciclo di studi e vale automaticamente per gli anni successivi, fatta salva la possibilità di modificarla ogni anno.
Nella provincia di Trento le norme concordatarie sull'insegnamento della religione cattolica vengono applicate nel rispetto delle consolidate tradizioni locali, riconosciute all'interno dell’autonomia scolastica provinciale.

L’insegnamento della religione in una terra di confine: cenni storici

In Trentino, in parallelo con l’Alto Adige-Südtirol, anche la questione dell 'insegnamento della religione nei territori di confine già appartenenti all'impero austriaco è sempre stata caratterizzata da elementi di peculiarità rispetto al regime generale, sia quello vigente nell'ordinamento scolastico austriaco fino all'annessione dopo la prima guerra mondiale, sia quello successivo dato dall'ordinamento scolastico italiano.
Infatti, nei territori un tempo costituenti il principato vescovile di Trento e la Contea del Tirolo si può rilevare la continua rivendicazione di una disciplina particolare dell'insegnamento della religione, proprio in nome di peculiarità legate alla storia, alla cultura, alle tradizioni locali.
Tali rivendicazioni, che vedono l'insegnamento della religione sempre garantito nella scuola del Trentino, attraversano secoli di storia e sono state generalmente recepite e legittimate dalle varie legislazioni.
Così è avvenuto nel tempo della Riforma Teresiana, a fine '800 e fino alla caduta dell'impero asburgico, così nel periodo dell'annessione al Regno d'Italia e del regime fascista, compresa la particolare applicazione in provincia del Concordato Lateranense del 1929.
Una disciplina speciale dell'insegnamento di religione nella scuola del Trentino è stata poi confermata dopo la seconda guerra mondiale, nell'Italia repubblicana e specificata, dopo la Revisione del Concordato intervenuta nel 1985, con articoli dedicati all'insegnamento di religione nelle Norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento del 1988, che stabiliscono l'attuale quadro giuridico dell'insegnamento della religione nella scuola trentina.

Su cosa si fonda l’insegnamento della religione cattolica a scuola

L'insegnamento della religione cattolica si costruisce intorno a questi principi:

  • viene garantito dalla scuola, con una dignità formativa e culturale analoga a quella delle altre discipline, attraverso un duplice riconoscimento:
    - il valore della cultura religiosa come strumento per comprendere la realtà e quale risposta rilevante al bisogno di significato che ciascuno ha in sé
    - la rilevanza dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano
  • viene svolto in conformità alla dottrina della Chiesa,presentando in maniera coerente la cultura del cattolicesimo come sistema significativo di interpretazione della realtà, che ha molteplici connessioni ed effetti sulla storia e sull'attualità dei fenomeni culturali generali
  • è offerto a tutti perché è rispondente alle finalità della scuola, proponendosi come attività integrata nel complesso dell'esperienza didattica. Con esso, come per ogni disciplina, ci si propone l'acquisizione di conoscenze specifiche, la trasmissione di informazioni corrette e pertinenti, una competenza culturale organica nel rispetto dello spirito critico, delle convinzioni e della libertà dello studente
  • non è obbligatorio, in quanto viene garantita la possibilità di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori

Come è organizzato l’insegnamento della religione cattolica

Per la migliore applicazione del Concordato e per evitare difficoltà di interpretazione, al testo dell’Accordo è stato allegato un Protocollo addizionale.
Il Protocollo prevede che:

  • la nomina degli insegnanti da parte dell’autorità scolastica avvenga d’intesa con quella ecclesiastica, che ne riconosce l’idoneità
  • le autorità scolastica ed ecclesiastica definiscano di comune accordo gli aspetti organizzativi
  • sia salvaguardato il regime vigente nelle Regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari

Nel protocollo vengono poi disciplinate:

  • le indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica
  • le modalità di organizzazione dell'insegnamento della religione cattolica
  • i criteri per la scelta dei libri di testo
  • i profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione

L’insegnamento della religione cattolica in Trentino

L'insegnamento della religione cattolica nelle regioni di confine è regolato da una normativa particolare, riconosciuta dal Protocollo addizionale del Concordato.
Nello specifico caso trentino, la potestà legislativa riconosciuta alle provincia tutela il mantenimento delle "consolidate tradizioni locali", che si traducono:

  • nell'inserimento dell'insegnamento della religione cattolica nella programmazione educativa della scuola, definita nel rispetto delle competenze della Provincia. In particolare:

- l'elaborazione dei Piani di studio provinciali per l'IRC è inserita nelle Aree e discipline di apprendimento relativi ai percorsi di istruzione e a quelli di istruzione/formazione professionale della provincia
- l'IRC partecipa alla valutazione disciplinare e collegiale con le medesime modalità e nello stesso documento delle altre aree e discipline scolastiche, come definite dal Regolamento provinciale di valutazione

  •  nell'insegnamento solo da parte di docenti riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano e nominati d'intesa con la competente autorità scolastica art. 96 LP 7 agosto 2006, n. 5
  •  nella possibilità di stabilire due ore settimanali di religione in tutta la scuola dell'obbligo
  •  nell'assegnazione a ciascun docente di un numero di ore settimanali frontali non superiori a diciotto nella scuola elementare e a quindici nella scuola secondaria
  •  nella nomina di un ispettore di religione provinciale, con le funzioni di coordinamento, promozione e verifica previste per il corrispondente corpo ispettivo ministeriale

Nella scuola dell’infanzia, diversamente che dal resto d’Italia, non esiste uno specifico insegnamento della religione cattolica, ma i temi dell’educazione religiosa sono inseriti nell'ambito trasversale dell’identità e domanda di senso e vengono gestiti per tutti i bambini dalle maestre di sezione ( Orientamenti dell'attività educativa della scuola dell'infanzia).

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