Apprendistato duale per l'alta formazione professionale (AFP)
Consente ai giovani tra i 18 e i 30 anni non compiuti di conseguire il Diploma di “Tecnico superiore” mediante un contratto di lavoro, lavorando e studiando contemporaneamente
Cos’è
Nell’ambito dell’
Alta Formazione Professionale (AFP)
, l’apprendistato di alta formazione e ricerca (in Trentino
apprendistato duale
) è un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento del
Diploma di “Tecnico Superiore”
.
L’apprendistato duale valorizza sia la formazione nell’impresa, sia quella presso l’istituzione formativa, diventando una forma privilegiata di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
L’
offerta formativa
di Alta Formazione Professionale prevede alcuni percorsi realizzati esclusivamente in apprendistato duale.
Come funziona
L’apprendista lavora come qualsiasi dipendente assunto per le stesse mansioni (nel rispetto della normativa sulla salute) e studia contemporaneamente, svolgendo:
- ore di lavoro in azienda
- ore di formazione in azienda (formazione interna)
- ore di formazione presso il Soggetto attuatore del percorso di Alta Formazione Professionale (formazione esterna)
I percorsi in apprendistato di alta formazione e ricerca si realizzano presso le istituzioni scolastiche e formative che attuano i percorsi di Alta Formazione Professionale ( Soggetti attuatori ).
Requisiti dell’apprendista
Per frequentare il percorso formativo con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca gli apprendisti devono possedere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti e uno tra i seguenti titoli di studio:
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado
- certificato di specializzazione di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
Requisiti del datore di lavoro
Possono assumere apprendisti per il conseguimento del Diploma di “Tecnico superiore” le impresedi ogni settore produttivo in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale :
- capacità strutturali: disponibilità di spazi per lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche;
- capacità tecniche: disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;
- capacità formative: disponibilità di un tutor aziendale a cui affidare i compiti previsti dal piano formativo individuale dell’apprendista.
Per le informazioni in merito all’attivazione dell’apprendistato duale è possibile consultare l’apposita scheda informativa .
Durata del contratto
Il contratto di apprendistato per il conseguimento del Diploma di “Tecnico superiore” ha una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 2 anni.
Come è retribuito
Il contratto di apprendistato duale è retribuito come segue:
-
per le ore di lavoro è prevista una retribuzione secondo quanto stabilito dal CCNL dell’impresa e può essere:
- due livelli inferiori a quello di destinazione finale per il primo anno dei percorsi con durata superiore all’anno
- un livello inferiore a quello di destinazione finale per i percorsi di durata non superiore all’anno e per il secondo anno dei percorsi con durata superiore all’anno - per la formazione interna (presso l’azienda) è prevista una retribuzione pari al 10% della retribuzione prevista dal contratto di lavoro
- per la formazione esterna (presso l’istituzione formativa) il datore di lavoro non è obbligato a elargire una retribuzione
Formazione esterna ed interna all’impresa
L’attività di formazione, interna ed esterna all’impresa, deve garantire il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dal referenziale formativo per la figura professionale di riferimento del percorso. Il Soggetto attuatore definisce le attività di formazione nel piano formativo individuale tenendo conto di eventuali crediti in termini di competenze, abilità e conoscenze già acquisite dall’apprendista (competenze in ingresso).
Nell’arco del biennio il monte ore dedicato alla formazione è pari a 2200 ore, ripartite tra:
- formazione esterna svolta presso il Soggetto attuatore, che non può superare il 60% del monte ore complessivo del percorso
- formazione interna svolta in impresa. E’ pari alla differenza tra il monte ore complessivo del percorso e le ore di formazione esterna
Le ore di formazione sono una parte delle ore previste dal contratto di apprendistato duale. Le ore rimanenti (tolte quelle di formazione) sono ore di lavoro.