Apprendistato duale per la qualifica e il diploma
Consente ai giovani tra i 15 e i 24 anni di ottenere, mediante un rapporto di lavoro, una qualifica e/o un diploma, coniugando lavoro e studio
Poster
Locandine
Cos’è
L’apprendistato per la qualifica e il diploma permette di conseguire, mediante un rapporto di lavoro:
- una qualifica e/o un diploma professionale relativi ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP)
- un diploma di Istruzione professionale conseguito al termine del corso annuale per l’esame di stato ( CAPES ), per i giovani in possesso del diploma del quarto anno di Istruzione e Formazione professionale
- un diploma di Istruzione secondaria di secondo grado, in particolare relativo ai diplomi di istruzione tecnica e di istruzione professionale
- un certificato di specializzazione nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica Superiore (ITS), attualmente non presenti in Trentino
L’apprendista, durante il contratto di apprendistato duale, lavora e studia contemporaneamente.
In particolare svolge, secondo le modalità stabilite dalla scuola e dall’azienda e in riferimento al titolo di studio da acquisire:
- ore di lavoro in azienda
- ore di formazione in azienda
- ore di formazione a scuola
I percorsi di apprendistato duale si realizzano presso le istituzioni scolastiche e formative dove sono presenti i percorsi di istruzione e formazione professionale e i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.
Chi è coinvolto
L’apprendistato duale per la qualifica e il diploma si rivolge a:
- Giovani tra i 15 ed i 25 anni non compiuti in possesso del titolo di studio richiesto per l’attivazione dei diversi contratti di apprendistato
-
Imprese di ogni settore produttivo in possesso dei seguenti requisiti (
Delibera
n. 1398
del 19/08/2016
):
- capacità strutturali: disponibilità di spazi per lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento di barriere architettoniche
- capacità tecniche: disponibilità di strumenti per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva
- capacità formative: disponibilità di un tutor aziendale a cui affidare i compiti previsti dal piano formativo individuale dell’apprendista -
Istituzioni formative del secondo ciclo di istruzione che realizzano i percorsi formativi e scolastici che si attivano con le imprese interessate ad assumere giovani apprendisti:
- Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
- Formazione professionale
Requisiti per l'accesso
Per attivare le diverse tipologie di percorso possibili con il contratto di apprendistato duale, i giovani devono possedere:
- il diploma di scuola secondaria di primo grado per il contratto di apprendistato per la qualifica (triennale), il diploma professionale (quadriennale) e il diploma di istruzione secondaria superiore (quinquennale)
- la qualifica professionale per il contratto di apprendistato per il diploma professionale (quarto anno in seguito alla qualifica triennale)
- il diploma del 4o anno di istruzione e formazione professionale per il contratto per il diploma di istruzione professionale conseguito al termine del corso annuale per l’esame di stato (CAPES)
Quanto dura la formazione
L’attività di formazione, interna ed esterna all’impresa, deve garantire il raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dai piani di studio ordinamentali per il titolo di studio da conseguire ed è definita nel piano formativo individuale predisposto dall’istituzione formativa.
Nella definizione del programma di formazione l'istituzione formativa tiene conto di eventuali crediti in termini di competenze, abilità e conoscenze già acquisite dal giovane (competenze in ingresso).
Formazione esterna
È quella svolta presso l’istituzione formativa e non può superare i limiti percentuali massimi calcolati in riferimento agli orari ordinamentali dei diversi percorsi scolastici/formativi.
Formazione interna
È quella svolta in impresa ed è pari alla differenza tra le ore del percorso di studio ordinamentale e le ore di formazione esterna.
Le ore di formazione complessiva (interna ed esterna) sono una parte delle ore previste dal contratto di apprendistato duale. Le ore rimanenti (tolte quelle di formazione) sono ore di lavoro.
TIPOLOGIA DI PERCORSI Provincia di Trento |
DURATA ORDINAMENTALE ore/anno |
DURATA MASSIMA FORMAZIONE ESTERNA (presso l'Istituzione formativa) in relazione all'orario ordinamentale |
Istruzione e formazione professionale | 1066 |
Se l’apprendistato è attivato a partire dal I anno:
Negli altri casi: |
Istruzione e formazione professionale per gli adulti | 740 | Il 60% |
Istituti professionali | 1041 |
Il 70% per il II anno Il 65% per il III, IV e V anno |
Istituti tecnici | 1041 |
Il 70% per il II anno Il 65% per il III, IV e V anno |
Liceo classico I biennio Liceo classico II biennio e V anno Liceo scientifico-linguistico-scienze umane Liceo scientifico ind. sportivo I biennio Liceo scientifico ind. sportivo II biennio e V anno Liceo musicale e coreutico Liceo artistico |
952 982 952 952 953 1071 1131 |
Il 70% per il II anno Il 65% per il III, IV e V anno |
Istruzione secondaria di secondo grado per gli adulti | Durate dei diversi indirizzi di studio* |
Il 70% del I periodo didattico Il 65% del II e III periodo didattico |
Corso annuale per l’ammissione all’esame di Stato (CAPES) |
990 | Il 65% del percorso formativo |
*Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 18/12/2015
Come è retribuita la formazione
Per la formazione esterna (presso l’istituzione formativa) non è prevista retribuzione.
Per la formazione interna all’azienda è prevista una retribuzione pari al 10% della retribuzione previsat dal contratto di lavoro.
Per ulteriori informazioni relative alla retribuzione per la formazione e per le ore di lavoro è possibile consultare la scheda informativa denominata " Il contratto di apprendistato duale ".
Quanto dura il contratto
La durata del contratto, che comprende ore di lavoro, ore di formazione in azienda e ore di formazione a scuola, non può essere inferiore a sei mesi e non può superare la durata ordinamentale prevista dai percorsi formativi di riferimento.
La durata del contratto può essere ridotta nel caso di riconoscimento in ingresso di competenze già possedute dall’apprendista.
La durata del contratto può essere prorogata, previo aggiornamento del piano formativo, fino ad un anno:
- nel caso di mancato raggiungimento del titolo di studio
- per l’acquisizione di un certificato di specializzazione tecnica superiore o di un diploma quinquiennale di istruzione professionale (CAPES) per gli apprendisti che hanno già conseguito la qualifica e/o il diploma professionale